Come si voterà a Marzo

Come abbiamo saputo in questi giorni, il  4 Marzo 2018 si voterà per decidere il nuovo governo italiano. Si deciderà il sessantacinquesimo governo che darà inizio alla diciottesima legislatura.

In molti sono interessati ai vari discorsi dei leader dei numerosi partiti che da diversi mesi,se non anni, esplicano il loro programma politico che, si presuppone, trovi applicazione in una loro eventuale elezione. Non tutti sono però a conoscenza di come verrà diviso il parlamento in base alla nuova legge elettorale, “Rosatellum bis”( meglio conosciuto solo come “Rosatellum”, il suo nome originario, che però è stato modificato poiché la legge è stata riscritta subendo leggere modifiche), che prende il nome dal suo ideatore, il capogruppo del PD alla camera Ettore Rosato. Qui parleremo in maniera sintetica di questa legge elettorale in modo da far capire quel che avverrà in Parlamento dopo le elezioni. Ne parleremo spiegando anche i concetti basilari così per far comprendere anche chi non ha mai avuto di fronte a sè tale materia.

 

Prima di tutto bisogna distinguere Governo e legislatura. Il Governo è un organo del sistema politico italiano ed è il vertice del potere esecutivo (potere di applicare le leggi). La legislatura è il periodo in cui un organo legislativo è in carica e svolge il proprio mandato elettorale, in Italia è di 5 anni a parte i casi in cui si sciolgano le camere. In questi anni in una sola legislatura si sono susseguiti diversi governi poiché le camere non si sono sciolte e sono stati sempre trovati accordi all’ interno del Parlamento. La nostra è una democrazia Parlamentare in cui tramite le elezioni la volontà popolare viene affidata al Parlamento ed ai suoi membri che in seguito eleggono il Governo ed il Presidente della Repubblica.

In Italia il potere legislativo è affidato al Parlamento che a sua volta è suddiviso in due Camere: il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati. Il sistema di rappresentanza italiano è chiamato “Bicameralismo perfetto”poiché le due Camere (Senato e Camera) hanno gli stessi compiti e svolgono gli stessi poteri. Ogni legge per essere approvata deve passare per entrambe le Camere per poi essere ratificata dal Presidente della Repubblica. Per entrambe le Camere, secondo la nuova legge, il sistema elettorale è misto ovvero presenta caratteristiche sia dei sistemi maggioritari (chi riceve più voti viene eletto) e proporzionali (si viene eletti in proporzione ai voti ricevuti). Camera e Senato presentano un differente numero di rappresentanti: sono 630 i rappresentanti della Camera, chiamati deputati, 315 sono i rappresentanti del Senato chiamati senatori.

 Il 37% dei seggi (232 alla Camera e 116 al Senato) è assegnato con un sistema maggioritario a turno unico in uguali collegi uninominali. Ricordiamo che per eleggere un organo collegiale come una camera del Parlamento il territorio italiano viene diviso in circoscrizioni, in Italia la divisione del territorio varia a seconda del tipo di elezioni e nel caso della Camera dei deputati sono 28 con aggiunta della circoscrizione “estero” che a sua volta è divisa in 4 ripartizioni. Per il Senato le circoscrizioni sono 20 (corrispondenti alle regioni italiane) con l’aggiunta di quella “estero” che come per la Camera è divisa in 4 ripartizioni. Collegio uninominale significa che viene eletto un solo rappresentante per assemblea legislativa della circoscrizione elettorale con il metodo maggioritario. A turno unico si intende che alla prima elezione chi prende più voti viene eletto.  In alternativa c’è il collegio plurinominale in cui vengono eletti più rappresentanti.

Il 61% dei seggi (posto nella rispettiva assemblea), rispettivamente 386 per la Camera e 193 per il Senato, sono ripartiti tra le coalizioni e le singole liste che abbiano superato le soglie di sbarramento nazionali (perché anche queste variano a seconda del tipo di elezione).

IL 2% dei seggi (12 deputati e 6 senatori) viene deciso dal voto degli italiani della circoscrizione “estero” e viene assegnato secondo un sistema proporzionale.

Per poter entrare in Parlamento un partito, lista o coalizione deve superare una soglia di sbarramento, ovvero una percentuale di voti al di sotto del quale non è concessa la ripartizione dei seggi. Con questa legge elettorale le soglie sono:

il 3% per la Camera valida per le liste singole, sempre per le liste singole il 20% ma al Senato su base regionale (le circoscrizioni sono corrispondenti alle regioni).

Il 10% a livello nazionale per le coalizioni (unione di più partiti).

Ricordiamo che le circoscrizioni presentano differenti collegi uninominali e plurinominali in base alla popolazione e ad alcune caratteristiche etnico-linguistiche. Per l’elezione del Senato ad esempio la Val D’Aosta presenta 1 collegio uninominale ed il Trentino-Alto Adige 6. I restanti Collegi sono plurinominali e vengono costituiti mediante l’aggregazione di collegi uninominali in modo da far esprimere un numero di seggi non inferiore a due e non superiore ad otto.

Per la Camera sono previsti 232 collegi uninominali. I restanti sono plurinominali e sono di norma costituiti mediante l’aggregazione di collegi uninominali adiacenti tali che ciascuna circoscrizione abbia a disposizione da un minimo di 3 ad un massimo di 8  seggi a disposizione. Le proporzioni delle circoscrizioni sono stabilite in base al numero di abitanti rilevati dall’ultimo censimento dell’ISTAT. Il Molise dispone di 2 collegi uninominali per la Camera ed 1 per il Senato.

I partiti possono presentarsi o in lista singola o in coalizione unica nazionale. Le liste sono bloccate ovvero l’ elenco dei candidati di un partito non può essere modificato e l’elettore non può dare una preferenza ma si rispetterà l’ordine della lista in caso di elezione.

Per favorire la rappresentanza di entrambi i sessi i candidati di ciascun genere devono essere compresi tra il 40% ed il 60% tra i candidi dati di ciascuna lista. Ogni candidato può candidarsi in più collegi plurinominali, fino a 5.

Il voto si esprime tracciando una X sul simbolo della lista, in quel caso il voto si estende anche al candidato che quella lista supporta. Tracciando il segno sia sul simbolo di lista che sul candidato il risultato è uguale a come descritto precedentemente. Se si traccia un segno sul nome del candidato ma non sulla lista, il voto va anche alla lista che lo supporta ma, nel caso il candidato viene supportato da più liste, il voto si divide proporzionalmente tra le liste in base ai voti che ognuna di esse ha preso nel rispettivo collegio. Non è ammesso il voto disgiunto ovvero il voto che presenta una X per un candidato e per una lista a lui non collegata. In questo caso il voto viene annullato.

Per dividersi i seggi in Parlamento si verifica prima di tutto se i partiti o coalizioni abbiano superato la soglia di sbarramento poi per i collegi uninominali viene eletto il candidato che ha ricevuto più voti ed in caso di parità si elegge il più giovane d’età. Nel caso dei collegi plurinominali si  suddivide il totale dei voti per il numero dei seggi da assegnare. Il risultato ottenuto corrisponde al numero dei seggi da assegnare alla coalizione o alla lista.

Per l’estero la modalità di voto rimasta quasi invariata rispetto al passato. Gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione. Gli elettori residenti all’estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione estera. Non possono candidarsi gli elettori che nei cinque anni precedenti alle elezioni abbiano ricoperto incarichi nella magistratura, nelle forze armate o abbiano ricoperto cariche elettive o governative in un paese della circoscrizione estero. Inoltre un cittadino residente all’ estero da 32 giorni prima può recarsi al relativo seggio in Italia o votare per corrispondenza.

Qui da come descritto distinguiamo elettorato attivo, ovvero il cittadino che ha il diritto di votare, ed elettorato passivo ovvero i cittadini con diritto di poter essere eletti. Alla Camera si può essere eletti dal venticinquesimo anno di età, invece al Senato si può essere eletti dal quarantesimo anno di età. Si possono votare i rappresentanti della Camera dal diciottesimo anno di età, per il Senato si può votare dal venticinquesimo anno di età.

Ricordiamo che i cittadini non votano il Presidente del Consiglio ma votano i rappresentanti del Parlamento. Questi in seguito eleggono il Presidente del Consiglio dei Ministri. Inoltre un rappresentante una volta eletto per la rispettiva camera, può anche cambiare il partito con la quale è stato eletto poiché non c’è vincolo di mandato ovvero il rappresentante non è obbligato a stare con il partito che l’ha portato ad essere eletto ed una volta entrato in Parlamento può cambiare partito. Questo accadde nel 2013 e portò alla famosa situazione di stallo che si andò a creare in seguito.

Qui abbiamo cercato di spiegare in maniera sintetica e coincisa la nuova legge elettorale spiegando man mano anche i vari passaggi, dai più complessi ai più basilari, in modo da far comprendere a tutti il funzionamento del sistema elettorale che ci accompagnerà alle prossime elezioni nazionali. Consiglio comunque per chi vuole approfondire l’argomento di cercare anche da fonti più dettagliate, poiché come ribadito qui si è cercato di spiegare in maniera coincisa e breve, ma come risaputo la giurisprudenza italiana è molto complessa ed articolata tant’è che la legge elettorale è ancora oggetto di discussione e modifiche a tre mesi dal voto. Quindi chi ha tempo e vuole approfondire consiglio di trovare anche altre fonti per capire meglio nel dettaglio la legge.

Grazie e buon voto

 

                                                                                                                                             Adriano Viscardi

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