IL COMMERCIO DEGLI ANIMALI - "Ambiente, Animali e Veterinaria"

Sullo status giuridico dell’animale

La natura giuridica dell’animale è dettata:

• dal Codice civile: l’animale domestico è “res“

• da alcune norme speciali (specie in materia di caccia): l’animale selvatico è “patrimonio indisponibile dello Stato”.

 

La compravendita

“La vendita o compravendita è un contratto regolato dagli artt. 1470-1547 del Codice Civile, con cui una parte (venditore) trasferisce la proprietà di una cosa ad un’altra persona (compratore) verso il corrispettivo di un prezzo”.

 

OBBLIGHI DEL VENDITORE (Artt. 1476-1477-1490 C.C.)

• LA CONSEGNA DELLA COSA (l’animale);

• LA GARANZIA PER EVIZIONE;

“Il venditore deve garantire al compratore il libero e pacifico possesso della cosa, e difenderlo contro le pretese di terzi che vantino diritti sulla cosa alienata”;

• LA GARANZIA PER VIZI.

Il vizio nella compravendita

TIPOLOGIA DI VIZI (Artt. 1490-1491 C.C.)

• VIZI REDIBITORI

o rendono la cosa venduta inidonea all’uso a cui è destinata;

• VIZI ESTIMATORI

o diminuiscono in modo apprezzabile il valore della cosa.

VIZI d’animo e malattia

“La malattia è intesa come vizio quando sia grave, preesistente e non di facile rilievo”.

Il vizio nella compravendita

Pregresso: il vizio, cioè la patologia o malattia che manifesta l’animale oppure le cause da cui deriva, debbono essere preesistenti al momento del contratto.

Occulto: al momento dell’acquisto il vizio non doveva essere apparente o facilmente riconoscibile. Un difetto è apparente quando emerge alla vista senza un minimo sforzo nella sua osservazione (cane con tre zampe!). Sarà, invece, facilmente riconoscibile quando si manifesta ad un esame sia pure superficiale e sarà evidenziato se l’ acquirente usa una media diligenza da bonus pater familiae (zoppia).

Grave: il vizio deve essere tale da influire sulla funzionalità del soggetto. Il concetto di gravità deve essere in rapporto al grado di inettitudine all’uso o diminuzione di uso e comunque deve essere inteso nel senso che se al compratore fosse stato noto il difetto, non avrebbe concluso il contratto.

Azioni Legali

ART. 1492 C.C.

una volta eccepito il vizio …….

AZIONE REDIBITORIA

Il venditore restituisce la somma, rimborsa le spese e paga eventuali danni colposi conseguenti, mentre il compratore restituisce la cosa nelle stesse condizioni in cui era all’atto della compravendita → risoluzione del contratto.

AZIONE ESTIMATORIA

riduzione del corrispettivo pattuito.

ATTI DI PROPRIETA’

Insieme di interventi ed azioni compiuti dal compratore durante il periodo di garanzia sull’animale acquistato che rendono impossibile un’azione di tipo redibitorio.

• Atti di indagine medico-veterinaria (positivi e negativi)

o Castrazione, taglio coda e orecchie, interventi chirurgici ecc.

• Atti di indagine prevalentemente giuridica

o Rivendita dell’animale, ecc.

Durata della garanzia

DURATA DELLA GARANZIA E VIZI

(Art. 1496 C.C.)

“Nella vendita di animali la garanzia per vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali, mentre se neppure questi dispongono, si osservano le norme di cui agli articoli che precedono (Artt. 1490-1495)”

T.U. 20.9.1934, n. 2011 Usi locali:

Norme di diritto vigenti nelle varie province italiane. La raccolta degli Usi, rinnovabile ogni 5 anni, viene pubblicata nelle Camere di commercio di ogni provincia. In genere contemplano esclusivamente animali da reddito; fanno eccezione le province di Varese, Milano e Torino (elenco di malattie o anomalie considerate come “vizi” nel senso legale del termine).

Leggi speciali:

Nessuna legge speciale è stata mai emanata in materia di compravendita di animali.

La garanzia nel codice civile

(Art. 1490 C.C.)

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

(Art. 1492, 1493 E 1494 C.C.)

In tali casi il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto – azione redibitoria (con conseguente restituzione del bene al venditore e del prezzo al compratore, oltre al rimborso delle spese) ovvero la riduzione del prezzo – azione estimatoria (artt. 1492 e 1493), che in ogni caso il venditore è tenuto al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (art. 1494).

(Art. 1495 C.C.)

Inoltre il diritto alla garanzia viene riconosciuto a condizione che venga esercitato entro l’anno dalla consegna della cosa e purchè il compratore abbia denunciato* i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta**, salvo il diverso termine stabilito dalla legge (40 gg in qualche caso negli usi locali).

* La denuncia non è necessaria se il venditore riconosce il vizio.

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione della denuncia può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo di trasmissione, anche via telefonica. Sarebbe opportuno però che venisse effettuata attraverso mezzi che lascino al denunciante la prova dell’ avvenuta comunicazione (raccomandata, telegramma, fax, ecc.).

** entro 8 gg dalla scoperta se si tratta di vizi occulti, entro 8 gg dalla consegna per i vizi apparenti

Come affermato dalla giurisprudenza, gli usi che fanno risalire il termine di decadenza a 8 giorni dalla consegna dell’animale, anzichè dalla scoperta, non sono validi in quanto contrari alla norma generale

“È illegittimo e, pertanto, non applicabile l’uso locale che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi occulti dalla consegna dell’animale (Sent. Corte Cass. N. 1834 del 27.06.1942 e ribadita nella Sent. Corte Cass. N. 599 del 27.02.1954)”.

DLgs 2.2.2002 n. 24

La suddetta realtà giuridica, rimasta tale ed immutata per decenni è stata sconvolta dall’aggiornamento imposto dal:

D.L.vo 2.2.2002 n. 24 che ha recepito le direttive europee in materia di compravendita.

Pertanto è stata inserita all’interno del Codice civile, agli artt. 1519 bis e seguenti una specifica disciplina della vendita dei beni di consumo.

ART. 1519 ter

Detta disciplina garantisce che i beni di consumo siano idonei all’uso, conformi alla descrizione fatta dal venditore, che presentino le qualità del bene che il venditore ha presentato come campione modello, che abbiano le qualità e offrano le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che siano idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e portato a conoscenza del venditore e da questi accettato.

DLgs 2.2.2002 n. 24 (segue)

ART. 1519 quater

Tale disciplina, inoltre, specifica che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione oppure ad una riduzione adeguata del prezzo ovvero alla risoluzione del contratto.

ART. 1519 sexies

La responsabilità del venditore sussiste quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna, e purchè la comunicazione del vizio di conformità sia stata fatta al venditore entro due mesi dalla sua scoperta.

Si può tuttavia desumere che la legge in questione si riferisca proprio a beni con caratteristiche standard e confrontabili con un modello predeterminato, di cui sono copie ripetibili rispetto alle esigenze del compratore.

Non sarebbero considerati i beni di consumo di fattura prettamente artigianale e meno ancora gli animali!!!!

Esclusione della garanzia

La garanzia in un contratto è sempre tacita!!!!

È possibile tuttavia concordare per iscritto o verbalmente, alla presenza dei testimoni, un aumento od una riduzione delle garanzie legali; oppure concordare la garanzia per malattie o vizi non compresi negli usi locali; o limitarla ad alcuni di essi; o escluderla del tutto*.

* In gergo dialettale contratti “a fuoco e fiamma”, a “brucia camicia”, “vendere alla capezza”.

Inoltre, si deve ricordare che “Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa” (art. 1490 C.C., secondo comma).

È molto importante che il compratore, all’atto della consegna, verifichi la cosa per non incorrere, poi, nella eccezione che potrebbe venire sollevata dal venditore in base all’art. 1941 del C.C.

Tale articolo, trattando della esclusione della garanzia, afferma: “Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa (mala fede); parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, (il vizio deve essere occulto sia per il venditore che per il compratore).

Forme particolari di contratto

CONTRATTO CONDIZIONALE (Art. 1353 C.C.)

Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro ed incerto.

VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO (Art. 1520 C.C.)

Il contratto non si perfeziona fino a che il gradimento (da parte del compratore) non sia comunicato al venditore (che è sempre vincolato).

VENDITA A PROVA (Art. 1521 C.C.)

Tale vendita si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso a cui è destinata.

Vendita a prova

La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabilite dal contratto o dagli usi.

A seconda delle consuetudini locali l’acquirente ha a disposizione un tempo fissato di comune accordo, in genere non meno di 40gg.

Trascorso tale periodo in assenza di comunicazioni, se l’animale si trova già nella stalla del compratore il contratto ha piena efficacia.

Se durante il periodo delle prove l’animale, situato nella stalla del compratore, si ammala o viene a morte gli usi stabiliscono che in genere il danno sia sopportato dal venditore a meno che non venga dimostrato che la malattia o la morte siano dovute a incuria o negligenza del compratore.

La compravendita del cavallo

Art. 1496 del Codice Civile;

Usi locali (cavalli agricoli e da macello);

“Esigenze speciali” connesse alla compravendita del cavallo sportivo, particolari forme di contratto:

- Contratti condizionali (art. 1353);

- Contratti con patti speciali (artt. 1520 e 1521).

Accortenze del veterinario

Chiarezza nel dialogo cliente-medico veterinario!!!!!!!

• Che tipo di prestazione si aspetta il cliente;

• Interrogarsi sulla propria preparazione professionale;

• Stabilire in anticipo quale metodo scientifico si intende seguire;

• Ricordarsi di essere liberi di non accettare.

Dichiarazione dell’acquirente circa l’uso cui intende destinare il cavallo.

• Non confondere la destinazione d’uso con l’attitudine!!!

• Soggetti da diporto

o Lavori non gravosi (maneggi, agriturismo);;

• Soggetti per attività agonistiche

o Sforzi massimali;

• Soggetti da riproduzione

o Massima efficienza degli organi riproduttori.

Visita medico-legale

Precedente alla conclusione del contratto di compravendita:

• Segnalamento

(certificati d’origine, età, ecc.)

• Anamnesi

• Esame clinico

(a riposo, al lavoro, dopo sforzo)

• Indagini collaterali

(strumentali e di laboratorio)

• Accertamenti utili alla diagnosi di malattie infettive

Evitare le indagini “invasive” atti di proprietà (art. 1492 C.C.).

Giudizio finale

CAVALLI DESTINATI ALLO SPORT

Esenti da patologie occulte, gravi ed essenziali;

Soggetti idonei a sostenere sforzi massimali;

Sull’idoneità o meno del cavallo all’uso cui il compratore intende destinarlo;

Si identifica con l’accertamento dello stato di salute .

CAVALLI DA DIPORTO

Esclusione di patologie non rispondenti alle condizioni di vizio grave, che possano limitare le funzioni a cui il cavallo è destinato;

Quadri iniziali o molto lievi di malattia cronica (enfisema polmonare, BCO, osteopatie), rilevabili esclusivamente con esami strumentali. Turbe funzionali;

Possibilità di azione estimatoria.

CAVALLI DA RIPRODUZIONE

Stalloni – valutazione del liquido seminale;

Fattrici – esami ecografici delle ovaie e dell’utero, esami batteriologici;

Fondamentali gli esami condotti sull’apparato riproduttore !!!!

 

REFERTO CLINICO (Art. 26 codice deontologico)

• Segnalamento;

• Annotazione della destinazione d’uso e della riserva di gradimento dichiarate dal richiedente del certificato;

• Risultati dell’esame clinico e degli esami collaterali ed eventuali allegati (RX, ECG, ecc.);

• Giudizio di idonenità o meno (per l’uso a cui è destinato);

• Dichiarazione che quanto rilevato in sede di esame clinico non sia stato condizionato da trattamenti farmacologici.

Visita medico-legale

Successiva alla conclusione del contratto di compravendita.

• Scoprire la presenza di un vizio

o (pregresso, occulto e grave);

• Garanzia per i vizi

o (garanzia tacita, in quali casi la garanzia non è dovuta, i termini nonché le modalità per esercitare la garanzia, modalità di comunicazione della denuncia);

• Effetti della garanzia

o (azione redibitoria o estimatoria).

SPESE LEGALI

“Sia nell’azione redibitoria che in quella estimatoria, il soccombente (acquirente o venditore) è tenuto al pagamento delle spese e di eventuali danni anche se accertata la piena buona fede”.

Accortenze del veterinario

RESPONSABILITÀ DEL MEDICO VETERINARIO nella visita di compravendita di cavalli.

• Prestazione inferiore ai limiti della media prudenza, diligenza e perizia;

• Danni arrecati all’animale durante la visita;

• Identificazione dell’animale;

• Utilizzo dichiarato dal cliente;

• Ampiezza dell’approfondimento dell’esame clinico richiesto.

Marco Auriemma 

Scrivi commento

Commenti: 0